Accesso civico generalizzato concernente dati e documenti ulteriori

Con il D. Lgs. 97/2016 è stato adottato il Freedom of Information Act (legge sulla libertà d’informazione), che ridefinisce la trasparenza come strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della partecipazione degli interessati all’attività amministrativa.

La nuova norma riconosce a ogni cittadino il diritto di accedere a tutti i dati, documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, senza necessità di essere titolare di situazioni giuridicamente rilevanti.

La richiesta di accesso è gratuita, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dalla P.A. per la riproduzione di dati o documenti su supporti materiali.

Le domande non devono essere generiche, ma devono consentire l’individuazione del dato, del documento o dell’informazione per cui si chiede l’accesso.

L’istanza di accesso generalizzato, va indirizzata:

-  all’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;

-  al Responsabile della corruzione e prevenzione e della trasparenza (qualora abbia ad oggetto dati, informazioni o documento oggetto di pubblicazione obbligatoria ma non presenti sul sito) e che comunque mantiene un ruolo di controllo e verifica.

La richiesta può essere accolta nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'art 5 bis del d.Lgs. 33/2013 e ferma la ratio dell'istituto indicata nell'art 5 comma 2 del D.Lgs. 33/2013.

Le modalità di presentazione sono:

  • a mezzo posta o fax presso gli uffici sopra indicati, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, o direttamente presso tali uffici;
  • per via telematica secondo le modalità previste dal C.A.D. (D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.). Nello specifico:

               - sottoscritte mediante firma digitale o firma elettronica qualificata

              -  trasmesse mediante la propria casella di posta elettronica certificata

              -  sottoscritte e trasmesse via posta elettronica ordinaria unitamente a copia non autenticata del documento d’identità.

 

 

 

 

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  CONTENUTO AGGIORNATO AL 24-06-2025