Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013
Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012, Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012
Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012
Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013
WHISTLEBLOWING |
Con whistleblowing si intende un istituto giuridico espressamente previsto già dalla Legge n.190/2012 (cd. Legge anticorruzione) e ora disciplinato dal Decreto Legislativo n. 24/2023, avente ad oggetto: “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”, con il quale, allo scopo di rafforzare la capacità della Pubblica amministrazione di scoprire e contrastare fatti illeciti, si forniscono speciali forme di protezione a favore del segnalante (c.d. whistleblower).
Il segnalante è tutelato da ogni forma di ritorsione o discriminazione attuata in ragione della segnalazione presentata (D.lgs 24/2023).
Per approfondimenti in tema di oggetto della segnalazione e soggetti obbligati ad applicare la citata normativa si rimanda alle Linee guida recentemente approvate da ANAC con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023.
Al seguente link è possibile effettuare una segnalazione whistleblowing.
Disciplinare per le procedure per la gestione delle segnalazioni Whistleblowing